+Preamble: 1
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Preamble: 1
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (
1
),
visto il parere del Comitato economico e sociale (
2
),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (
3
),
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(1)
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considerando che l'articolo 174 del trattato prescrive un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'utilizzazione razionale dell'energia si iscrive tra i principali mezzi per conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento ambientale;
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(2)
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considerando che l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico;
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(3)
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considerando che, ai sensi del protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici concordato nella conferenza di Kyoto del dicembre 1997, la Comunità ha accettato l'obiettivo di ridurre le emissioni di una serie di gas ad effetto serra dell'8 % rispetto ai livelli del 1990 durante il periodo 2008-2012;
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(4)
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considerando che la Commissione, riconoscendo l'importanza delle autovetture quale fonte di emissioni di CO2, ha proposto una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare il risparmio di carburante delle autovetture; che nelle conclusioni del 25 giugno 1996 il Consiglio ha accolto l'impostazione sostenuta dalla Commissione;
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(5)
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considerando che l'informazione svolge un ruolo fondamentale nel gioco delle forze di mercato; che, fornendo informazioni precise, puntuali ed omogenee sul consumo specifico di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture, si può influire sulla scelta dei consumatori indirizzandoli verso l'acquisto di autovetture che consumano meno carburante e, di conseguenza, emettono meno CO2, incoraggiando quindi i costruttori a cercare di ridurre i consumi delle autovetture prodotte;
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(6)
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considerando che la presenza di etichette su veicoli d'occasione nei punti vendita potrebbe orientare gli acquirenti di autovetture nuove verso veicoli a basso consumo, dato che questa caratteristica sarà presa in considerazione al momento della rivendita del veicolo; che è pertanto opportuno, nell'ambito del primo riesame della presente direttiva, prevedere l'estensione del campo di applicazione ai veicoli usati contemplati dalla direttiva 93/116/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore (
4
);
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(7)
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considerando che è pertanto necessario sviluppare un'etichetta relativa al risparmio di carburante destinata a tutte le autovetture nuove esposte presso i punti vendita;
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(8)
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considerando che tale etichetta dovrebbe fornire informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2, determinati in base alle norme arnonizzate e ai metodi di cui alla direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore (
5
);
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(9)
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considerando che è necessario rendere disponibili ulteriori informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 di tutte le versioni di autovetture nuove, sotto forma di dati presentati in modo appropriato sia presso i punti vendita sia presso enti designati da ciascuno Stato membro; che potranno avvalersi di tali informazioni sia i consumatori che decidono l'acquisto ancor prima di recarsi in una sala d'esposizione sia coloro che per acquistare un'autovettura non si servono dei servizi di una concessionaria né visitano le sale d'esposizione;
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(10)
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considerando che è importante che in ogni punto vendita i potenziali clienti siano messi al corrente di quali siano i modelli di autovetture più efficienti sotto il profilo del consumo di carburante disponibili presso il punto vendita stesso;
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(11)
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considerando che tutti i testi promozionali e, se del caso, tutto il restante materiale promozionale utilizzato nella commercializzazione delle autovetture nuove dovrebbe contenere i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei modelli di autovetture cui si riferisce,
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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