Articolo 4
1. Gli Stati membri richiedono, quale condizione per una licenza o un permesso di pesca per il Dissostichus spp., che la nave sbarchi catture solo negli Stati che sono parti contraenti della CCAMLR o che altrimenti applicano il sistema di documentazione delle catture.
2. Gli Stati membri allegano alle licenze e ai permessi di pesca per il Dissostichus spp. i nomi di tutte le parti contraenti della CCAMLR e degli Stati che hanno notificato al Segretariato della CCAMLR di applicare il sistema di documentazione delle catture.
3. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché ad ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. i pescherecci battenti la loro bandiera e autorizzati alla pesca di Dissostichus spp. abbiano debitamente compilato il documento di cattura.
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