+REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2001 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.
---+Preamble: 1
---+CAPO I Disposizioni generali
------+Articolo 1 Finalità
------+Articolo 2 Ambito d'applicazione
------+Articolo 3 Definizioni
---+CAPO II Obblighi dello Stato di bandiera
------+Articolo 4
------+Articolo 5
------+Articolo 6
------+Articolo 7
---+CAPO III Obblighi del comandante
------+Articolo 8
------+Articolo 9
------+Articolo 10
------+Articolo 11
------+Articolo 12
---+CAPO IV Obblighi dello Stato membro in caso di sbarco, importazione, esportazione o riesportazione di Dissostichus spp.
------+Articolo 13
------+Articolo 14
------+Articolo 15
------+Articolo 16
---+CAPO V Obblighi dell'importatore e dell'esportatore
------+Articolo 17
------+Articolo 18
------+Articolo 19
---+CAPO VI Trasmissione dei dati
------+Articolo 20
------+Articolo 21
------+Articolo 22
---+CHAPTER VIa Sale of seized or confiscated fish
------+Article 22a
---+CAPO VII Disposizioni finali
------+Articolo 23
------+Articolo 24
------+Articolo 25
------+Articolo 26
---+ALLEGATO I
---+ALLEGATO II
---+ALLEGATO III
|
English -
European Union -
Environment -
REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2001 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.
REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2001 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Preamble: 1
|
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione (
1
),
visto il parere del Parlamento europeo (
2
), considerando quanto segue:
|
(1)
|
La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CEE (
3
) ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.
|
|
(2)
|
Detta convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «CCAMLR», e l'adozione di misure di conservazione che diventino obbligatorie per le parti contraenti.
|
|
(3)
|
Nella diciottesima riunione annuale, svoltasi nel novembre 1999, la CCAMLR ha adottato la misura di conservazione 170/XVIII che istituisce un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp.
|
|
(4)
|
L'istituzione di un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp. è intesa a controllare meglio il commercio internazionale di tale specie e a individuare l'origine di tutti i Dissostichus spp. importati dai territori delle parti contraenti della CCAMLR o esportati verso tali territori.
|
|
(5)
|
Il documento di cattura deve inoltre consentire di stabilire se i Dissostichus spp. catturati nella zona della convenzione sono stati pescati ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR e di raccogliere i dati relativi alle catture in modo da agevolare la valutazione scientifica degli stock.
|
|
(6)
|
La misura di conservazione 170/XVIII è divenuta obbligatoria per tutte le parti contraenti il 9 maggio 2000. La Comunità deve quindi procedere alla sua esecuzione.
|
|
(7)
|
Tutte le importazioni di Dissostichus spp. devono essere assoggettate all'obbligo di presentazione di un documento di cattura onde consentire alla CCAMLR di conseguire gli obiettivi di conservazione relativi a tale specie.
|
|
(8)
|
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (
4
),
|
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
|
|
CAPO I Disposizioni generali
|
CAPO I Disposizioni generali
|
|
CAPO II Obblighi dello Stato di bandiera
|
CAPO II Obblighi dello Stato di bandiera
|
|
CAPO III Obblighi del comandante
|
CAPO III Obblighi del comandante
|
|
CAPO IV Obblighi dello Stato membro in caso di sbarco, importazione, esportazione o riesportazione di Dissostichus spp.
|
CAPO IV Obblighi dello Stato membro in caso di sbarco, importazione, esportazione o riesportazione di Dissostichus spp.
|
|
CAPO V Obblighi dell'importatore e dell'esportatore
|
CAPO V Obblighi dell'importatore e dell'esportatore
|
|
CAPO VI Trasmissione dei dati
|
CAPO VI Trasmissione dei dati
|
|
CHAPTER VIa Sale of seized or confiscated fish
|
CHAPTER VIa Sale of seized or confiscated fish
|
|
CAPO VII Disposizioni finali
|
CAPO VII Disposizioni finali
|
|
ALLEGATO I
|
ALLEGATO I DOCUMENTO DI CATTURA DI DISSOSTICHUS E DOCUMENTO DI RIESPORTAZIONE DI DISSOSTICHUS
Nel documento di cattura e nel documento di riesportazione devono figurare:
1) Un numero di identificazione specifico, rappresentato da:
i) un numero di quattro cifre composto dalle due cifre del codice del paese, emesso dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), seguite dalle ultime due cifre dell'anno per il quale è rilasciato il documento;
ii) un numero di tre cifre sequenziali (iniziando da 001) per indicare l'ordine in cui sono rilasciati i formulari del documento di cattura.
2) I seguenti dati:
i) nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax dell’autorità che ha rilasciato il formulario del documento di cattura;
ii) nome, porto d’immatricolazione, numero interno di registrazione della flotta, indicativo di chiamata della nave, e se del caso, numero di registro IMO/Lloyd's;
iii) a seconda dei casi, numero della licenza o del permesso rilasciato alla nave;
iv) peso delle catture di ciascuna specie di Dissostichus, per ciascun tipo di prodotto sbarcato o trasbordato; e
a) per sottozona o sottodivisione statistica della CCAMLR, se le catture provengono dalla zona della convenzione; e/o
b) per zona, sottozona o sottodivisione statistica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se le catture non provengono dalla zona della convenzione;
v) le date del periodo in cui sono state effettuate le catture;
vi) in caso di sbarco, data e porto di sbarco; oppure, in caso di trasbordo, data, nome della nave di trasbordo, bandiera e numero interno del registro della flotta [per le navi comunitarie, il numero interno dello “schedario della flotta” assegnato alla nave ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca]; e
vii) nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax della persona o delle persone che hanno ricevuto le catture, nonché quantitativo delle catture di ciascuna specie e tipo di prodotto ricevuto;
viii) le informazioni riguardanti il trasporto nella sezione relativa all'esportazione del documento di cattura per il Dissostichus e nella sezione relativa alla riesportazione del documento di riesportazione di Dissostichus, a seconda dei casi:
1) se per via marittima:
— numero del/dei container o, nel caso di più container, un elenco dei numeri dei container su un allegato firmato e timbrato per convalida dall'autorità che convalida il documento di cattura per il Dissostichus o il documento di riesportazione di Dissostichus; o
— nome del peschereccio; e
— numero della polizza di carico, data e luogo di rilascio;
2) se per via aerea:
— numero del volo, numero della lettera di trasporto aereo, data e luogo di rilascio;
3) se con altri mezzi (trasporto terrestre):
— numero di immatricolazione e nazionalità dell'autocarro; o
— numero del trasporto per ferrovia; e
— data e luogo del rilascio.
|
|
ALLEGATO II
|
ALLEGATO II
|
|
ALLEGATO III
|
ALLEGATO III
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|