+Articolo 41 1.
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Articolo 41 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 80 per integrare il presente regolamento definendo l’elenco dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e verso i quali sono autorizzate le esportazioni di rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi dall’Unione destinati al recupero («elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni»). Tale elenco comprende i paesi che hanno presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e hanno dimostrato di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 42, paragrafo 3, sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43, e sono d’accordo nel rispettare l’articolo 42, paragrafo 5.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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