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+Articolo 41 4. |
Articolo 41 4.La Commissione aggiorna regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la sua istituzione, l’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, al fine di:
a)
aggiungere un paese che rispetta i requisiti di cui all’articolo 42;
b)
eliminare un paese che cessa di rispettare i requisiti di cui all’articolo 42;
c)
aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 2 sulla base di una richiesta ricevuta dal paese interessato e, se la richiesta riguarda l’aggiunta di nuovi rifiuti o miscele di rifiuti, a condizione che il paese abbia dimostrato di aver soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 42 in relazione ai nuovi rifiuti o miscele di rifiuti;
d)
includere o rimuovere qualsiasi altro elemento pertinente affinché l’elenco contenga informazioni accurate e aggiornate. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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