+Articolo 44 6.

Articolo 44 6.

Se un’esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano gli adattamenti seguenti:

a) 

l’autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente compilata per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non esigere l’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della convenzione, o per rilasciare l’autorizzazione scritta, con o senza condizioni;

b) 

l’autorità competente di spedizione nell’Unione decide di autorizzare la spedizione, come disposto dall’articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione tacita o scritta dall’autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso di ricevimento di una notifica debitamente compilata dall’autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui l’autorità competente di spedizione abbia ricevuto l’autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti interessate, nel qual caso può prendere la decisione di cui all’articolo 9 prima di tale termine.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito