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+Articolo 50 2. |
Articolo 50 2.In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Tali accordi e intese:
a)
sono compatibili con il diritto dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;
b)
garantiscono che le operazioni di smaltimento saranno effettuate in un impianto autorizzato e soddisferanno i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del presente regolamento, all’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE e ad altro diritto dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la normativa dell’Unione di cui all’allegato IX, parte 1;
c)
garantiscono che i rifiuti sono prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l’accordo o l’intesa; e
d)
sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione o, in situazioni di emergenza, al più tardi un mese dopo la loro conclusione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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