+Articolo 50 2.

Articolo 50 2.

In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese:

a) 

sono compatibili con il diritto dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;

b) 

garantiscono che le operazioni di smaltimento saranno effettuate in un impianto autorizzato e soddisferanno i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del presente regolamento, all’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE e ad altro diritto dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la normativa dell’Unione di cui all’allegato IX, parte 1;

c) 

garantiscono che i rifiuti sono prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l’accordo o l’intesa; e

d) 

sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione o, in situazioni di emergenza, al più tardi un mese dopo la loro conclusione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito