+Articolo 51 2.

Articolo 51 2.

Si applicano gli adattamenti seguenti:

a) 

il notificatore che non è stabilito nell’Unione e non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27 può presentare la notifica e qualsiasi informazione e documento supplementare richiesti alle autorità competenti interessate a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale; nel caso della posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale;

b) 

il notificatore o, se non è stabilito nell’Unione e non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27, l’autorità competente di destinazione nell’Unione, provvede affinché tutte le informazioni pertinenti, o almeno i documenti di notifica e di movimento corredati di eventuali allegati, le autorizzazioni scritte, le informazioni riguardanti le autorizzazioni tacite e le condizioni, siano inserite in tale sistema;

c) 

le autorità competenti di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano le autorità competenti di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito esterne all’Unione in merito a qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte loro e della loro decisione in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale, salvo che tali autorità competenti nei paesi interessati abbiano accesso al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;

d) 

le informazioni da fornire all’autorità competente di spedizione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione a norma degli articoli 7, 8, 16 e 17 sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema di cui all’articolo 27;

e) 

un’autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale convenzione;

f) 

nelle situazioni di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito