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+Articolo 51 3. |
Articolo 51 3.Si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:
a)
l’autorità competente di destinazione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore;
b)
un’autorità competente di transito nell’Unione invia al notificatore l’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata, con copia alle autorità competenti interessate qualora queste ultime non abbiano accesso a un sistema di cui all’articolo 27;
c)
l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano l’ufficio doganale di entrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;
d)
una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all’ufficio doganale di entrata a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale oppure, se l’ufficio doganale di entrata vi ha accesso, tramite il sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3; e
e)
non appena le autorità doganali all’entrata abbiano svincolato i rifiuti per un regime doganale, l’ufficio doganale di entrata informa l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione che i rifiuti sono entrati nell’Unione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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