+Articolo 51 3.

Articolo 51 3.

Si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:

a) 

l’autorità competente di destinazione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore;

b) 

un’autorità competente di transito nell’Unione invia al notificatore l’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata, con copia alle autorità competenti interessate qualora queste ultime non abbiano accesso a un sistema di cui all’articolo 27;

c) 

l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano l’ufficio doganale di entrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

d) 

una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all’ufficio doganale di entrata a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale oppure, se l’ufficio doganale di entrata vi ha accesso, tramite il sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3; e

e) 

non appena le autorità doganali all’entrata abbiano svincolato i rifiuti per un regime doganale, l’ufficio doganale di entrata informa l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione che i rifiuti sono entrati nell’Unione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito