+Articolo 51 6.
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Articolo 51 6.
In caso di importazione di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, ad opera di tali forze armate od organizzazioni umanitarie o da una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto, tali entità informano qualsiasi autorità competente di transito e l’autorità competente di destinazione nell’Unione o, in casi urgenti in cui l’impianto di smaltimento o recupero non sia noto al momento della spedizione, informano l’autorità competente responsabile del territorio in cui si trova il primo luogo di destinazione, in anticipo riguardo alla spedizione e alla sua destinazione. Le informazioni fornite a norma del primo comma accompagnano la spedizione, a meno che non siano fornite tramite un sistema a norma dell’articolo 27.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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