Articolo 54
Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE
Ai rifiuti importati nell’Unione destinati al recupero e provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE o transitanti da qualsiasi paese a cui non si applica la decisione OCSE e che è anche parte della convenzione di Basilea si applica, mutatis mutandis, l’articolo 51.