+CAPO 2 Importazioni di rifiuti destinati al recupero
---+Articolo 52 Divieto di importazione di rifiuti destinati al recupero
------+Articolo 52 1.
------+Articolo 52 2.
------+Articolo 52 3.
---+Articolo 53 Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
------+Articolo 53 1.
------+Articolo 53 2.
------+Articolo 53 3.
------+Articolo 53 4.
------+Articolo 53 5.
---+Articolo 54 Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE

CAPO 2 Importazioni di rifiuti destinati al recupero

CAPO 2 Importazioni di rifiuti destinati al recupero

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 52 Divieto di importazione di rifiuti destinati al recupero
Articolo 53 Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
Articolo 54 Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE

Articolo 54

Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE

Ai rifiuti importati nell’Unione destinati al recupero e provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE o transitanti da qualsiasi paese a cui non si applica la decisione OCSE e che è anche parte della convenzione di Basilea si applica, mutatis mutandis, l’articolo 51.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito