+Articolo 68 3.

Articolo 68 3.

La Commissione prepara ed effettua le ispezioni in stretta collaborazione con le autorità pertinenti dello Stato membro. Tale collaborazione prevede lo scambio di informazioni e di opinioni sulla pianificazione delle ispezioni e sulle misure da adottare. La Commissione tiene conto di eventuali ispezioni e procedimenti penali, legali o amministrativi effettuati dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro.

La Commissione notifica con 15 giorni di anticipo l’oggetto, la finalità e la base giuridica delle ispezioni al personale di ruolo responsabile della cooperazione o ai punti di contatto di cui all’articolo 65, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione, affinché le autorità pertinenti possano fornire l’assistenza necessaria. A tal fine i funzionari delle autorità pertinenti dello Stato membro hanno la possibilità di partecipare alle ispezioni. In casi urgenti, se non è possibile rispettare il preavviso di 15 giorni, la Commissione ne dà comunicazione al primo momento utile.

Inoltre, su richiesta delle autorità pertinenti dello Stato membro, le ispezioni sono effettuate congiuntamente dalla Commissione e dalle autorità pertinenti dello Stato membro medesimo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito