|
+Articolo 83 Modifica del regolamento (UE) 2020/1056 |
Articolo 83 Modifica del regolamento (UE) 2020/1056Articolo 83 Modifica del regolamento (UE) 2020/1056 Il regolamento (UE) 2020/1056 è così modificato:
1)
all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ); il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione;
2)
all’articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari, incluse le informazioni aggiuntive, in conformità del regolamento (UE) 2024/1157 a partire dal 21 maggio 2026.»;
3)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;
4)
all’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4.
In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi ai requisiti di informazione stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.»;
5)
all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4.
In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico all’accesso e al trattamento da parte delle autorità delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), inclusa la comunicazione con gli operatori economici in relazione a tali informazioni, sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.»;
6)
all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
In deroga al paragrafo 2, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico al trattamento delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.»;
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|