+ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»), DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)
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ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»), DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)
ALLEGATO III
ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»), DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)
Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
a)
aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o
b)
impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
Parte I
Rifiuti elencati nell’allegato IX della convenzione di Basilea (
16
).
Ai fini del presente regolamento:
a)
tutti i riferimenti all’allegato IX della convenzione di Basilea, elenco A, si intendono fatti all’allegato IV del presente regolamento;
b)
alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini «alla rinfusa e in forma finita» comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non dispersibili (
17
) ivi elencate;
c)
la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come «Residui contenenti metalli refrattari»;
d)
la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a «scorie derivanti dalla lavorazione del rame» ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;
▼M1 —————
▼B
f)
la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;
g)
per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:
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EU3011 (
18
)
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Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell’allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell’allegato IV, parte I):
i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (
19
) e destinati a essere riciclati:
—
–rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (
20
) da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i polimeri seguenti:
—
acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
—
polietilene tereftalato (PET)
—
rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (
21
) da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le resine seguenti:
—
resine melammine formaldeidi
—
rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (21) da uno dei polimeri fluorurati seguenti (
22
):
—
perfluoroetilene/propilene (FEP)
—
perfluoroalcossi alcani
—
tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)
—
tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)
—
fluoruro di polivinile (PVF)
—
polifluoruro di vinilidene (PVDF)
—
politetrafluoroetilene (PTFE)
—
— cloruro di polivinile (PVC)
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Parte II
Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli
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GB040
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7112
2620 30
2620 91
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Scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni
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Altri rifiuti contenenti metalli
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GC010
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Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe ()
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GC020
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Rottami elettronici (ad esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi ()
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GC030
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ex 8908 00
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Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi ()
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GC050
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Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (ad esempio ossido di alluminio, zeoliti)
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(1)
La dicitura «adeguatamente vuotate» è intesa come presunzione di piena conformità rispetto alle norme e alle linee guida internazionali sul riciclaggio delle navi.
►M1
(2)
La voce GC010 si applica esclusivamente ai rifiuti spediti all’interno dell’Unione e solo fino al 31 dicembre 2026.
◄
►M1
(3)
La voce GC020 si applica esclusivamente ai rifiuti spediti all’interno dell’Unione e solo fino al 31 dicembre 2026.
◄
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Rifiuti di vetro in forma non dispersibile
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GE020
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ex 7001
ex 7019 39
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Rifiuti di fibre di vetro
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Rifiuti ceramici in forma non dispersibile
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GF010
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Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l’uso)
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Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
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GG030
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ex 2621
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Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
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GG040
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ex 2621
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Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone
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Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall’utilizzo del cuoio
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GN010
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ex 0502 00
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Rifiuti di peli e setole di maiale, pecora e cinghiale o di peli di tasso ed altre forme di peli per pennelli
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GN020
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ex 0503 00
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Rifiuti di crine, in strati o no, con o senza materiale di supporto
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GN030
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ex 0505 90
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Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con piume o piumino, rifiuti di piume e parti di piume (anche raffilate) e piumino, grezzi o soltanto puliti, disinfettati o trattati, a fini di conservazione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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