2. Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli enti finanziari, ad eccezione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, applicano adeguata misure di verifica della clientela quando avviano o eseguono un'operazione occasionale che costituisce un trasferimento di fondi quale definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2023/1113 il cui valore è pari ad almeno 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.