+Articolo 19 2

Articolo 19 2

2.   Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli enti finanziari, ad eccezione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, applicano adeguata misure di verifica della clientela quando avviano o eseguono un'operazione occasionale che costituisce un trasferimento di fondi quale definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2023/1113 il cui valore è pari ad almeno 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito