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+Articolo 21 1 |
Articolo 21 11. Il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela previste dall'articolo 20, paragrafo 1, si astiene dall'effettuare un'operazione o dall'avviare un rapporto d'affari, pone fine al rapporto d'affari e vaglia l'eventualità di segnalare, in relazione al cliente, un'operazione sospetta alla FIU a norma dell'articolo 69. La cessazione di un rapporto d'affari a norma del primo comma del presente paragrafo non vieta di ricevere i fondi definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 dovuti al soggetto obbligato. Se il soggetto obbligato ha il dovere di proteggere i beni del proprio cliente, la cessazione del rapporto d'affari non si intende come un obbligo di cessione dei beni del cliente. Nel caso dei contratti di assicurazione sulla vita, i soggetti obbligati, se necessario come misura alternativa alla cessazione del rapporto d'affari, si astengono dall'effettuare operazioni per il cliente, compresi i pagamenti ai beneficiari, fino a quando non siano rispettate le misure di adeguata verifica della clientela di cui all''articolo 20, paragrafo 1. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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