2. Il paragrafo 1 non si applica ai notai, agli avvocati, ad altri liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, nella misura in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.
Il primo comma non si applica quando i soggetti obbligati ivi menzionati:
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a)
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sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del terrorismo;
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b)
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forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; o
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c)
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sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. La conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive.
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