+Articolo 21 2

Articolo 21 2

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai notai, agli avvocati, ad altri liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, nella misura in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Il primo comma non si applica quando i soggetti obbligati ivi menzionati:

a)

sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del terrorismo;

b)

forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; o

c)

sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo. La conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito