+Articolo 22 3

Articolo 22 3

3.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari ottengono informazioni per identificare e verificare l’identità delle persone fisiche o giuridiche che utilizzano un IBAN virtuale da essi emesso e sul conto bancario o di pagamento ad esse associato.

L'ente creditizio o l’ente finanziario che gestisce il conto bancario o di pagamento sul quale un IBAN virtuale, emesso da un altro ente creditizio o ente finanziario, ridireziona i pagamenti, garantisce di poter ottenere dall'ente emittente dell'IBAN virtuale, senza indugio e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di tali informazioni, le informazioni che identificano e verificano l'identità della persona fisica che utilizza tale IBAN virtuale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito