3. Gli enti creditizi e gli enti finanziari ottengono informazioni per identificare e verificare l’identità delle persone fisiche o giuridiche che utilizzano un IBAN virtuale da essi emesso e sul conto bancario o di pagamento ad esse associato.
L'ente creditizio o l’ente finanziario che gestisce il conto bancario o di pagamento sul quale un IBAN virtuale, emesso da un altro ente creditizio o ente finanziario, ridireziona i pagamenti, garantisce di poter ottenere dall'ente emittente dell'IBAN virtuale, senza indugio e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di tali informazioni, le informazioni che identificano e verificano l'identità della persona fisica che utilizza tale IBAN virtuale.