+Articolo 26 1

Articolo 26 1

1.   I soggetti obbligati esercitano un controllo costante sui rapporti d'affari, comprese le operazioni effettuate dal cliente nel corso di ciascun rapporto d'affari, per accertarsi che tali operazioni siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, della sua attività commerciale e del suo profilo di rischio e, se necessario, con le informazioni sull'origine e la destinazione dei fondi, nonché per individuare le operazioni da sottoporre a una valutazione più accurata a norma dell'articolo 69, paragrafo 2.

Qualora i rapporti d'affari riguardino più di un prodotto o servizio, i soggetti obbligati assicurano che le misure di adeguata verifica della clientela interessino tutti i prodotti e servizi.

Qualora i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo abbiano rapporti d'affari con clienti che sono anche clienti di altri soggetti all'interno di tale gruppo, siano essi soggetti obbligati o imprese non sottoposti agli obblighi in materia di AML/CFT, essi tengono conto delle informazioni relative a tali altri rapporti d'affari ai fini del controllo del rapporto d'affari con i loro clienti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito