+Articolo 31 2
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Articolo 31 2
2. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:
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a)
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il quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente:
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i)
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la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
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ii)
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le misure relative all'adeguata verifica della clientela;
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iii)
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gli obblighi per la conservazione dei documenti;
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iv)
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gli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette;
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v)
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la disponibilità, per le autorità competenti, di informazioni precise e tempestive sulla proprietà effettiva di persone giuridiche o istituti giuridici;
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b)
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i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, incluse sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché la prassi del paese terzo nel campo della cooperazione e dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri;
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c)
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l'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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