+Articolo 31 2

Articolo 31 2

2.   Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:

a)

il quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente:

i)

la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ii)

le misure relative all'adeguata verifica della clientela;

iii)

gli obblighi per la conservazione dei documenti;

iv)

gli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette;

v)

la disponibilità, per le autorità competenti, di informazioni precise e tempestive sulla proprietà effettiva di persone giuridiche o istituti giuridici;

b)

i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, incluse sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché la prassi del paese terzo nel campo della cooperazione e dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri;

c)

l'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito