4. Qualora ravvisi che un paese terzo diverso da quelli identificati a norma degli articoli 29 e 30 rappresenta una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA può trasmettere alla Commissione un parere in cui presenta la minaccia individuata e i motivi per cui ritiene che la Commissione dovrebbe identificare il paese terzo a norma del paragrafo 1.
Qualora decida di non identificare il paese terzo di cui al primo comma, la Commissione fornisce una motivazione all'AMLA.