+Articolo 34 6

Articolo 34 6

6.   Ad eccezione dei casi di cui alla sezione 2 del presente capo, gli Stati membri, qualora a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1640, anche in esito alle valutazioni del rischio specifiche per settore effettuate dagli Stati membri, individuino situazioni ad alto rischio, possono imporre ai soggetti obbligati di applicare misure rafforzate di adeguata verifica e, se del caso, specificare tali misure. Entro un mese dall'adozione gli Stati membri notificano alla Commissione e all'AMLA le proprie decisioni che impongono obblighi rafforzati di adeguata verifica ai soggetti obbligati stabiliti nel loro territorio, corredati di una giustificazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo alla base di tale decisione.

Qualora i rischi individuati dagli Stati membri a norma del primo comma provengano probabilmente dall'esterno dell'Unione e possano incidere sul sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, valuta l'opportunità di aggiornare gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 32.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito