1. In deroga all'articolo 36, per quanto riguarda i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano la prestazione di servizi per le cripto-attività con un soggetto rispondente non stabilito nell'Unione e che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, quando avviano un rapporto d'affari, è necessario che:
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a)
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determinino se il soggetto rispondente è autorizzato o registrato;
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b)
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raccolgano informazioni sufficienti sul soggetto rispondente per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della supervisione;
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c)
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valutino i controlli in materia di AML/CFT applicati dal soggetto rispondente;
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d)
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ottengano l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare il rapporto di corrispondenza;
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e)
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documentino le responsabilità rispettive di ciascuna parte del rapporto di corrispondenza;
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f)
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per quanto riguarda i conti di passaggio di cripto-attività, si assicurino che il soggetto rispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica su tali clienti e che sia in grado di fornire al soggetto corrispondente, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
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I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi alla politica AML/CFT documentano e registrano la loro decisione.
Periodicamente, o qualora emergano nuovi rischi in relazione al soggetto rispondente, i prestatori di servizi per le cripto-attività aggiornano le informazioni sull'adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza.