4. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 10 ottobre 2027 un elenco delle tipologie di istituti giuridici affini ai trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale.
La notifica è corredata di una descrizione dei seguenti elementi:
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a)
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la forma e le caratteristiche di base di tali istituti giuridici;
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b)
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il processo attraverso il quale tali istituti giuridici possono essere istituiti;
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c)
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il processo di accesso alle informazioni di base e alle informazioni sulla titolarità effettiva relative a tali istituti giuridici;
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d)
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i siti web in cui possono essere consultati i registri centrali contenenti le informazioni sui titolari effettivi di tali istituti giuridici, e le informazioni di contatto dei soggetti responsabili di tali registri.
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La notifica è corredata da una motivazione che specifica le ragioni per le quali lo Stato membro ritiene che gli istituti giuridici notificati siano affini ai trust espressi e il motivo per cui abbia concluso che altri istituti giuridici disciplinati dal proprio diritto non siano affini ai trust espressi.