+Articolo 58 Identificazione dei titolari effettivi di trust espressi e di istituti giuridici affini
---+Articolo 58 1
---+Articolo 58 2
---+Articolo 58 3
---+Articolo 58 4
---+Articolo 58 5

Articolo 58 Identificazione dei titolari effettivi di trust espressi e di istituti giuridici affini

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 58 1

1.   I titolari effettivi di trust espressi sono tutte le persone fisiche seguenti:

a)

i costituenti;

b)

i trustee;

c)

i guardiani, se esistono;

d)

i beneficiari, a meno che non si applichi l'articolo 59 o l'articolo 60;

e)

qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust espresso attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi, anche attraverso una catena di controllo o di proprietà.

Articolo 58 2

2.   I titolari effettivi di altri istituti giuridici affini ai trust espressi sono le persone fisiche che ricoprono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui al paragrafo 1.

Articolo 58 3

3.   Qualora gli istituti giuridici appartengano ad assetti di controllo a più livelli e qualora una qualsiasi delle posizioni elencate al paragrafo 1, sia ricoperta da un soggetto giuridico, i titolari effettivi degli istituti giuridici corrispondono:

a)

alle persone fisiche elencate al paragrafo 1; e

b)

al titolare effettivo dei soggetti giuridici che occupano una qualsiasi delle posizioni elencate al paragrafo 1).

Articolo 58 4

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 10 ottobre 2027 un elenco delle tipologie di istituti giuridici affini ai trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale.

La notifica è corredata di una descrizione dei seguenti elementi:

a)

la forma e le caratteristiche di base di tali istituti giuridici;

b)

il processo attraverso il quale tali istituti giuridici possono essere istituiti;

c)

il processo di accesso alle informazioni di base e alle informazioni sulla titolarità effettiva relative a tali istituti giuridici;

d)

i siti web in cui possono essere consultati i registri centrali contenenti le informazioni sui titolari effettivi di tali istituti giuridici, e le informazioni di contatto dei soggetti responsabili di tali registri.

La notifica è corredata da una motivazione che specifica le ragioni per le quali lo Stato membro ritiene che gli istituti giuridici notificati siano affini ai trust espressi e il motivo per cui abbia concluso che altri istituti giuridici disciplinati dal proprio diritto non siano affini ai trust espressi.

Articolo 58 5

5.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un elenco delle tipologie di istituti giuridici disciplinati dal diritto nazionale degli Stati membri che dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva applicati ai trust espressi, corredato delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito