3. Oltre alle situazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, ove giustificato sulla base dei rischi più elevati di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo connesso a determinati tipi di operazioni, gli Stati membri possono decidere che l'esenzione di cui al paragrafo 2, primo comma, non si applichi a tali tipi di operazioni e, se del caso, imporre obblighi di segnalazione supplementari ai soggetti obbligati di cui al medesimo paragrafo. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione adottata a norma del presente paragrafo. La Commissione comunica le decisioni agli altri Stati membri.