+Articolo 75 4
|
Articolo 75 4
4. Le seguenti condizioni si applicano alla condivisione delle informazioni nell'ambito di un partenariato per la condivisione delle informazioni:
|
a)
|
i soggetti obbligati registrano tutti i casi di condivisione delle informazioni nell'ambito del partenariato;
|
|
b)
|
i soggetti obbligati non si attengono alle sole informazioni ricevute nel contesto del partenariato per l'adempimento degli obblighi del presente regolamento;
|
|
c)
|
i soggetti obbligati non traggono conclusioni né adottano decisioni aventi un'incidenza sul rapporto d'affari con il cliente o sull'esecuzione di operazioni occasionali per il cliente in base alle informazioni ricevute da altri partecipanti al partenariato per la condivisione delle informazioni, senza aver prima valutato tali informazioni; le informazioni ricevute nel contesto del partenariato e usate ai fini di una valutazione a seguito della quale è adottata la decisione di rifiutare o cessare un rapporto d'affari o di effettuare un'operazione occasionale sono incluse nelle registrazioni conservate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e tali registrazioni contengono un riferimento al fatto che le informazioni provengono da un partenariato per la condivisione delle informazioni;
|
|
d)
|
i soggetti obbligati effettuano la propria valutazione delle operazioni che coinvolgono i clienti al fine di valutare quali di queste possano essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o interessare i proventi di attività criminose;
|
|
e)
|
i soggetti obbligati mettono in atto adeguate misure tecniche e organizzative, comprese misure che consentono la pseudonimizzazione, per garantire un livello di sicurezza e di riservatezza proporzionato alla natura e alla portata delle informazioni scambiate;
|
|
f)
|
la condivisione delle informazioni è effettuata solo in relazione ai clienti:
|
i)
|
il cui comportamento o le cui attività nell'esecuzione di un'operazione sono associati a un alto rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, quale individuato in base alla valutazione del rischio al livello dell'Unione e della valutazione del rischio nazionale effettuate conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/1640;
|
|
ii)
|
che rientrano in una delle situazioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e da 36 a 46 del presente regolamento; o
|
|
iii)
|
per i quali i soggetti obbligati devono raccogliere informazioni supplementari al fine di determinare se sono associati a un livello più elevato di rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo;
|
|
|
g)
|
le informazioni generate con il ricorso all'intelligenza artificiale, a tecnologie di apprendimento automatico o ad algoritmi possono essere condivise solo se tali processi sono stati oggetto di un'adeguata sorveglianza umana;
|
|
h)
|
il trattamento dei dati personali è effettuato previa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
|
|
i)
|
le autorità competenti che sono membri di un partenariato per la condivisione delle informazioni ottengono, forniscono e scambiano informazioni solo nella misura necessaria all'esecuzione dei loro compiti a norma del pertinente diritto dell'Unione o nazionale;
|
|
j)
|
le autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettera c), del presente regolamento, che partecipano a un partenariato per la condivisione delle informazioni, ottengono, forniscono o scambiano dati personali e informazioni operative solo in conformità del diritto nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) e delle disposizioni applicabili del diritto processuale penale nazionale, fra cui l'autorizzazione giudiziaria preventiva o qualsiasi altra garanzia procedurale nazionale, secondo necessità;
|
|
k)
|
lo scambio di informazioni sulle operazioni sospette a norma del paragrafo 3, lettera g), del presente articolo, ha luogo solo se la FIU cui è stata trasmessa la segnalazione delle operazioni sospette a norma degli articoli 69 o 70 ha acconsentito a tale comunicazione.
|
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|