+Articolo 75 4

Articolo 75 4

4.   Le seguenti condizioni si applicano alla condivisione delle informazioni nell'ambito di un partenariato per la condivisione delle informazioni:

a)

i soggetti obbligati registrano tutti i casi di condivisione delle informazioni nell'ambito del partenariato;

b)

i soggetti obbligati non si attengono alle sole informazioni ricevute nel contesto del partenariato per l'adempimento degli obblighi del presente regolamento;

c)

i soggetti obbligati non traggono conclusioni né adottano decisioni aventi un'incidenza sul rapporto d'affari con il cliente o sull'esecuzione di operazioni occasionali per il cliente in base alle informazioni ricevute da altri partecipanti al partenariato per la condivisione delle informazioni, senza aver prima valutato tali informazioni; le informazioni ricevute nel contesto del partenariato e usate ai fini di una valutazione a seguito della quale è adottata la decisione di rifiutare o cessare un rapporto d'affari o di effettuare un'operazione occasionale sono incluse nelle registrazioni conservate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e tali registrazioni contengono un riferimento al fatto che le informazioni provengono da un partenariato per la condivisione delle informazioni;

d)

i soggetti obbligati effettuano la propria valutazione delle operazioni che coinvolgono i clienti al fine di valutare quali di queste possano essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o interessare i proventi di attività criminose;

e)

i soggetti obbligati mettono in atto adeguate misure tecniche e organizzative, comprese misure che consentono la pseudonimizzazione, per garantire un livello di sicurezza e di riservatezza proporzionato alla natura e alla portata delle informazioni scambiate;

f)

la condivisione delle informazioni è effettuata solo in relazione ai clienti:

i)

il cui comportamento o le cui attività nell'esecuzione di un'operazione sono associati a un alto rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, quale individuato in base alla valutazione del rischio al livello dell'Unione e della valutazione del rischio nazionale effettuate conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/1640;

ii)

che rientrano in una delle situazioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e da 36 a 46 del presente regolamento; o

iii)

per i quali i soggetti obbligati devono raccogliere informazioni supplementari al fine di determinare se sono associati a un livello più elevato di rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo;

g)

le informazioni generate con il ricorso all'intelligenza artificiale, a tecnologie di apprendimento automatico o ad algoritmi possono essere condivise solo se tali processi sono stati oggetto di un'adeguata sorveglianza umana;

h)

il trattamento dei dati personali è effettuato previa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;

i)

le autorità competenti che sono membri di un partenariato per la condivisione delle informazioni ottengono, forniscono e scambiano informazioni solo nella misura necessaria all'esecuzione dei loro compiti a norma del pertinente diritto dell'Unione o nazionale;

j)

le autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettera c), del presente regolamento, che partecipano a un partenariato per la condivisione delle informazioni, ottengono, forniscono o scambiano dati personali e informazioni operative solo in conformità del diritto nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) e delle disposizioni applicabili del diritto processuale penale nazionale, fra cui l'autorizzazione giudiziaria preventiva o qualsiasi altra garanzia procedurale nazionale, secondo necessità;

k)

lo scambio di informazioni sulle operazioni sospette a norma del paragrafo 3, lettera g), del presente articolo, ha luogo solo se la FIU cui è stata trasmessa la segnalazione delle operazioni sospette a norma degli articoli 69 o 70 ha acconsentito a tale comunicazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito