+Articolo 16 2

Articolo 16 2

2.   In caso di trasferimento di cripto-attività effettuato da un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario ottiene e conserva i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e assicura che i trasferimenti di cripto-attività possano essere identificati individualmente.

Fatte salve le misure specifiche di attenuazione dei rischi adottate a norma dell’articolo19 ter della direttiva (UE) 2015/849, nel caso di un trasferimento di importo superiore a 1 000 EUR da un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario adotta misure adeguate per valutare se tale indirizzo sia di proprietà del cessionario o da questi controllato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito