+Articolo 38 4)
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Articolo 38 4)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 19 bis
1. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività di individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di politiche, procedure e controlli interni. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività di applicare misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure di attenuazione comprendono una o più delle misure seguenti:
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a)
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adottare misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l’identità;
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b)
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richiedere informazioni aggiuntive sull’origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite;
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c)
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effettuare un monitoraggio continuo e rafforzato di tali operazioni;
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d)
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qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e di evasione di sanzioni finanziarie mirate e di sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione.
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2. Entro il 30 dicembre 2024, l’ABE emana orientamenti per specificare le misure di cui al presente articolo, compresi i criteri e i mezzi per l’identificazione e la verifica dell’identità del cedente o del cessionario di un trasferimento verso o da un indirizzo auto-ospitato, in particolare facendo affidamento su terzi, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici.
Articolo 19 ter
1. In deroga all’articolo 19, per quanto riguarda i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l’esecuzione di servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, con l’eccezione della lettera h) di tale punto, con un ente rispondente non stabilito nell’Unione che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, gli Stati membri, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 13 della presente direttiva, impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività, quando avviano un rapporto d’affari con tale ente, di:
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a)
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determinare se l’ente rispondente è autorizzato o registrato;
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b)
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raccogliere informazioni sufficienti sull’ente rispondente per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della supervisione;
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c)
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valutare i controlli AML/CFT dell’ente rispondente;
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d)
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ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti di corrispondenza;
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e)
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documentare le rispettive responsabilità di ciascuna parte del rapporto di corrispondenza;
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f)
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per quanto riguarda i conti di cripto-attività di passaggio, accertarsi che l’ente rispondente abbia verificato l’identità e abbia svolto l’adeguata verifica in corso dei clienti che hanno accesso diretto ai conti dell’ente corrispondente, e che sia in grado di fornire, su richiesta, i pertinenti dati di adeguata verifica della clientela all’ente corrispondente.
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I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi alla politica di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano e registrano la loro decisione.
I prestatori di servizi per le cripto-attività aggiornano le informazioni sull’adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in relazione all’ente rispondente.
2. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi per le cripto-attività tengano conto delle informazioni di cui al paragrafo 1 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per attenuare i rischi associati all’ente rispondente.
3. Entro il 30 giugno 2024, l’ABE emana orientamenti per specificare i criteri e gli elementi di cui i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 e le misure di attenuazione dei rischi di cui al paragrafo 2, comprese le misure minime che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono adottare qualora l’ente rispondente non sia registrato o autorizzato.»
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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