+Articolo 4 1
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Articolo 4 1
1. L’accordo contrattuale stipulato tra l’entità finanziaria e il fornitore terzo di servizi TIC individua i servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse ammissibili al subappalto e le relative condizioni. Tale contratto specifica:
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a)
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che il fornitore terzo di servizi TIC è responsabile della fornitura dei servizi prestati dai subappaltatori;
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b)
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che il fornitore terzo di servizi TIC è tenuto a monitorare tutti i servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse subappaltati, al fine di garantire il costante rispetto dei propri obblighi contrattuali nei confronti dell’entità finanziaria;
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c)
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gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione del fornitore terzo di servizi TIC nei confronti dell’entità finanziaria per quanto riguarda i subappaltatori che prestano servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse;
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d)
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che il fornitore terzo di servizi TIC è tenuto a valutare tutti i rischi associati alla località in cui si trovano i subappaltatori attuali o potenziali che prestano servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse, e in cui si trova la loro impresa madre e al luogo da cui il servizio TIC in questione è prestato;
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e)
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il luogo in cui i dati sono trattati o conservati dal subappaltatore, se del caso;
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f)
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che il fornitore terzo di servizi TIC è tenuto a specificare nel contratto con i propri subappaltatori gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione di tale subappaltatore nei confronti del fornitore terzo di servizi TIC e, se concordato, nei confronti dell’entità finanziaria;
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g)
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che il fornitore terzo di servizi TIC è tenuto a garantire la continuità dei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti lungo tutta la catena dei subappaltatori in caso di mancato adempimento da parte di un subappaltatore di TIC dei propri obblighi contrattuali;
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h)
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che l’accordo contrattuale tra il fornitore terzo di servizi TIC e i propri subappaltatori comprende gli obblighi relativi ai piani operativi d’emergenza di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554 e specifica i livelli di servizio che i subappaltatori di TIC devono rispettare in relazione a tali piani;
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i)
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che l’accordo contrattuale tra il fornitore terzo di servizi TIC e i propri subappaltatori specifica le norme di sicurezza delle TIC e gli eventuali requisiti di sicurezza supplementari di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554;
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j)
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che il subappaltatore concede all’entità finanziaria e alle autorità competenti e autorità di risoluzione interessate gli stessi diritti di accesso, ispezione e audit di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2554;
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k)
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che il fornitore terzo di servizi TIC è tenuto a notificare all’entità finanziaria qualsiasi modifica sostanziale degli accordi di subappalto;
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l)
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che l’entità finanziaria ha il diritto di risolvere il contratto con il fornitore terzo di servizi TIC quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento o le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2554.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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