2. Se un’entità finanziaria utilizza lo stesso fornitore intragruppo di servizi TIC di entità finanziarie stabilite in altri Stati membri, o appartiene a un gruppo e condivide sistemi di TIC con entità finanziarie dello stesso gruppo stabilite in altri Stati membri, l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria contatta le autorità competenti per i TLPT delle altre entità finanziarie che utilizzano lo stesso fornitore intragruppo di servizi TIC o condividono sistemi di TIC appartenenti al gruppo e valuta con esse la fattibilità e l’idoneità di svolgere un TLPT comune nei loro confronti. Un TLPT comune è da preferire a un TLPT individuale se consente una riduzione dei costi e delle risorse per le entità finanziarie e per le autorità competenti per i TLPT, purché la solidità e l’efficacia del test non siano compromesse.