+Orientamenti sull’istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02)
---+1. Conformità e obblighi di notifica
------+Status giuridico dei presenti orientamenti
---------+1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del …
---------+2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
------+Obblighi di notifica
---------+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
---------+4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3. ( ) …
---+2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
------+Oggetto
---------+5. I presenti orientamenti adempiono al mandato conferito all’ABE ai sensi dell’articolo 9 …
------+Ambito d’applicazione
---------+6. I presenti orientamenti si applicano in relazione all’istituzione e alla tenuta di elenchi o …
------+Destinatari
---------+7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite nell’articolo 21 …
---+3. Attuazione
------+Data d’applicazione
---------+8. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30.12.2024.
---+4. Orientamenti sugli elenchi o registri nazionali dei gestori di crediti
------+4.1. Contenuto dell’elenco o del registro
---------+9. Le autorità competenti dovrebbero includere nel proprio elenco o registro ai sensi dell’articolo …
---------+10. Nel caso in cui l’autorizzazione di un gestore di crediti sia stata revocata, l’autorità …
------+4.2. Requisiti di accessibilità
---------+11. Le autorità competenti dovrebbero rendere il loro elenco o registro accessibile 24 ore al …
---------+12. Le autorità competenti dovrebbero garantire che l’accesso del pubblico all’elenco o al registro …
---------+13. Le autorità competenti dovrebbero consentire l’accesso all’elenco o al registro a titolo …
---------+14. Le autorità competenti dovrebbero rendere l’elenco o il registro disponibile per il download e …
---------+15. Le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione l’elenco o il registro nella(e) …
------+4.3. Aggiornamenti degli elenchi o dei registri
---------+16. Le autorità competenti devono elaborare le informazioni pertinenti all’elenco o al registro e …
---------+17. Nel caso specifico in cui l’autorità competente dello Stato membro d’origine abbia preso la …
---------+18. Una volta che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni di …
---------+19. L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a comunicare all’autorità …
---------+20. Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine invia per la prima volta una notifica …
---------+21. Per facilitare l’aggiornamento dei registri nazionali in tutta l’UE attraverso un elenco …
------+4.4. Informazioni sugli enti pubblici degli Stati membri designati per la gestione dei reclami
---------+22. Le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) …
---------+23. Le autorità competenti, responsabili a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2021/2167 …
---+Allegato: modello per informare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti
------+1. Initial notification
------+2. Update
------+3. Time-critical notification about withdrawal of authorisation to provide credit servicing activity
------+4. Time-critical notification about withdrawal of authorisation to receive and hold funds from …
------+5. Notification that a credit servicer stops or intends to stop providing credit servicing …
English - European Union - Financial Industry -

Orientamenti sull’istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02)

Orientamenti sull’istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/consumer-protection/guidelines-national-lists-or-registers-credit-services – PDF

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. Conformità e obblighi di notifica

1. Conformità e obblighi di notifica

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

3. Attuazione

3. Attuazione

4. Orientamenti sugli elenchi o registri nazionali dei gestori di crediti

4. Orientamenti sugli elenchi o registri nazionali dei gestori di crediti

Allegato: modello per informare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti

Sezione 1. Notifica relativa a un gestore di crediti che fornisce, o intende fornire, attività di gestione dei crediti in uno Stato membro Tipo di notifica ospitante (selezionare uno): 1. Notifica iniziale 2. Aggiornamento 3. Notifica urgente della revoca dell’autorizzazione alla prestazione dell’attività di gestione dei crediti 4. Notifica urgente della revoca dell’autorizzazione a ricevere e detenere fondi dai debitori 5. Notifica che un gestore di crediti cessa o intende cessare di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante Sezione 2. Informazioni per l’inserimento nell’elenco o nel registro dei gestori di crediti dello Stato membro ospitante Gestore di crediti Stato membro d’origine in cui il gestore di crediti è stato autorizzato Stato membro ospitante a cui è stato notificato che un gestore di crediti presta o intende prestare attività di gestione dei crediti nella sua giurisdizione Identificativo della persona giuridica (LEI) (se disponibile) Numero di identificazione unico nazionale assegnato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine Denominazione legale (compresa la forma giuridica della società) / + denominazione commerciale se diverso dalla denominazione legale (in lettere latine) Denominazione legale (compresa la forma giuridica della società) / + denominazione commerciale se diverso dalla denominazione legale (non latino - se applicabile) Indirizzo della sede centrale del gestore di crediti o della sua sede legale nello Stato membro d’origine Paese Città Codice postale Via Numero civico Indirizzo della succursale nello Stato membro ospitante in cui il gestore di crediti presta o intende prestare attività di gestione dei crediti (se applicabile) Paese Città Codice postale Via Numero civico Dati di contatto del gestore di crediti rilevanti per lo Stato membro ospitante (almeno uno da fornire, sono possibili più menzioni): Indirizzo di posta elettronica

Modulo web

Indirizzo postale

Numero di telefono

Dati di contatto per la gestione dei reclami dei consumatori rilevanti per lo Stato membro ospitante da parte del gestore di crediti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 (almeno uno da fornire, sono possibili più menzioni): Indirizzo di posta elettronica Modulo web Indirizzo postale Numero di telefono Status dell’autorizzazione (valida o revocata) per la prestazione di attività di gestione di crediti, compresa la data della prima autorizzazione e la data di revoca dell’autorizzazione (se applicabile) Status autorizzativo [«approvato», «vietato per questo gestore di crediti» o «generalmente vietato per i gestori di crediti con sede in (nome dello Stato membro)») a ricevere e detenere fondi dai debitori ai sensi dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2021/2167, compresa la data della prima autorizzazione registrata e la data di revoca dell’autorizzazione (se applicabile) di tale servizio Sezione 3. Ulteriori informazioni sul gestore di crediti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, non destinate alla Gestore di crediti pubblicazione nell’elenco o nel registro dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, ma rilevanti per la determinazione della data entro la quale il gestore di crediti è in grado di iniziare a prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante Data della notifica iniziale da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine all’autorità competente dello Stato membro ospitante dell’intenzione di un gestore di crediti di fornire attività di gestione del credito in tale Stato membro ospitante Identità e indirizzo del fornitore di servizi di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante (se applicabile, sono possibili più menzioni):

Denominazione

Paese Città

Codice postale

Via

Numero civico

Identità della/e persona/e responsabile/i presso il gestore di crediti per la prestazione delle attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante Ove applicabile, una descrizione delle misure adottate per adeguare le procedure interne, i dispositivi di governance e i meccanismi di controllo interno del gestore di crediti al fine di garantire il rispetto delle leggi applicabili ai diritti del creditore nell’ambito di un contratto di credito o del contratto di credito stesso Una descrizione della procedura stabilita al fine di rispettare le norme in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, laddove il diritto nazionale dello Stato membro ospitante che recepisce la direttiva (UE) 2015/849 designa i gestori di crediti come soggetti obbligati al fine di prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Prova che il gestore di crediti dispone di mezzi adeguati a comunicare nella lingua dello Stato membro ospitante o nella lingua del contratto di credito Se tali informazioni sono già note al gestore di crediti, lo Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro d’origine

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito

Ticket collegati

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