+CAPO V Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
---+Articolo 44 Principio generale per il trasferimento
---+Articolo 45 Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza
------+Articolo 45 1.
------+Articolo 45 2.
------+Articolo 45 3.
------+Articolo 45 4.
------+Articolo 45 5.
------+Articolo 45 6.
------+Articolo 45 7.
------+Articolo 45 8.
------+Articolo 45 9.
---+Articolo 46 Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
------+Articolo 46 1.
------+Articolo 46 2.
------+Articolo 46 3.
------+Articolo 46 4.
------+Articolo 46 5.
---+Articolo 47 Norme vincolanti d'impresa
------+Articolo 47 1.
------+Articolo 47 2.
------+Articolo 47 3.
---+Articolo 48 Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione
---+Articolo 49 Deroghe in specifiche situazioni
------+Articolo 49 1.
------+Articolo 49 2.
------+Articolo 49 3.
------+Articolo 49 4.
------+Articolo 49 5.
------+Articolo 49 6.
---+Articolo 50 Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

CAPO V Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

CAPO V Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 44 Principio generale per il trasferimento

Articolo 44

Principio generale per il trasferimento

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

Articolo 45 Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza -
Articolo 46 Trasferimento soggetto a garanzie adeguate -
Articolo 47 Norme vincolanti d'impresa -
Articolo 48 Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione

Articolo 48

Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione

Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.

Articolo 49 Deroghe in specifiche situazioni -
Articolo 50 Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

Articolo 50

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:

a) 

sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;

b) 

prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;

c) 

coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

d) 

promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito