+Sezione 3 Ambito del consolidamento prudenziale
---+Articolo 19 Soggetti esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale
------+Articolo 19 1.
------+Articolo 19 2.
------+Articolo 19 3.
---+Articolo 20 Decisioni comuni sui requisiti prudenziali
------+Articolo 20 1.
------+Articolo 20 2.
------+Articolo 20 3.
------+Articolo 20 4.
------+Articolo 20 5.
------+Articolo 20 6.
------+Articolo 20 7.
------+Articolo 20 8.
---+Articolo 21 Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità
------+Articolo 21 1.
------+Articolo 21 2.
------+Articolo 21 3.
---+Articolo 22 Subconsolidamento nel caso di entità di paesi terzi
------+Articolo 22 1.
------+Articolo 22 2.
---+Articolo 23 Imprese nei paesi terzi
---+Articolo 24 Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio
------+Articolo 24 1.
------+Articolo 24 2.

Sezione 3 Ambito del consolidamento prudenziale

Sezione 3 Ambito del consolidamento prudenziale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 19 Soggetti esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale -
Articolo 20 Decisioni comuni sui requisiti prudenziali -
Articolo 21 Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità -
Articolo 22 Subconsolidamento nel caso di entità di paesi terzi -
Articolo 23 Imprese nei paesi terzi

Articolo 23

Imprese nei paesi terzi

Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata conformemente al presente capo, i termini «impresa di investimento», «ente creditizio», «ente finanziario» e «ente» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 4.

Articolo 24 Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito