+Articolo 325 quatervicies Importi lordi del JTD
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Articolo 325 quatervicies Importi lordi del JTD

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1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 325 quatervicies 1.

Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga a strumenti di debito come segue:

JTDlunga = max{LGD · Vnozionale + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}
dove:

JTDlunga

=

importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga;

Vnozionale

=

l'importo nozionale dello strumento;

▼C9

P & Llunga

=

un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo; e

Aggiustamentolunga

=

l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamentolunga con un segno positivo e le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentolunga con un segno negativo.

▼M8

Articolo 325 quatervicies 2.

Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione corta a strumenti di debito come segue:

JTDcorta = min{LGD · Vnozionale + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}
dove:

JTDcorta

=

l'importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

Vnozionale

=

l'importo nozionale dello strumento che è indicato nella formula con un segno negativo;

P & Lcorta

=

un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e

Aggiustamentocorta

=

l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno positivo e gli aumenti con un segno negativo.

Articolo 325 quatervicies 3.

Ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2, per gli strumenti di debito la LGD che gli enti devono applicare è la seguente:

a) 

alle esposizioni verso strumenti di debito non di primo rango (non-senior) si assegna una LGD del 100 %;

b) 

alle esposizioni verso strumenti di debito di primo rango (senior) si assegna una LGD del 75 %;

c) 

alle esposizioni verso obbligazioni garantite di cui all'articolo 129 si assegna una LGD del 25 %.

Articolo 325 quatervicies 4.

Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:

a) 

nel caso delle obbligazioni, l'importo nozionale è il valore nominale dell’obbligazione;

b) 

nel caso delle opzioni put su un’obbligazione, l'importo nozionale è l'importo nozionale dell’opzione; nel caso delle opzioni call su un’obbligazione, l'importo nozionale è 0.

Articolo 325 quatervicies 5.

Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:

JTDlunga = max {LGD · Vnozionale + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}
JTDcorta = min {LGD · Vnozionale + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}

dove:

JTDlunga

=

importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;

Vnozionale

=

il valore nozionale dello strumento di capitale; il valore nozionale è il valore equo dello strumento di capitale;

P & Llunga

=

un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo;

Aggiustamentolunga

=

l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamentolunga con un segno positivo e le diminuzioni sono indicate nella formula con un segno negativo;

JTDcorta

=

importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

P & Lcorta

=

un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo; e

Aggiustamentocorta

=

l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno positivo e gli aumenti sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno negativo

Articolo 325 quatervicies 6.
Gli enti assegnano una LGD del 100 % agli strumenti di capitale ai fini del calcolo di cui al paragrafo 5.
Articolo 325 quatervicies 7.
Nel caso di esposizioni al rischio di default risultanti da strumenti derivati il cui payoff, in caso di default del debitore, non è collegato all'importo nozionale di uno strumento specifico emesso dal debitore o alla LGD del debitore o di uno strumento emesso da tale debitore, gli enti utilizzano metodologie alternative per stimare gli importi lordi del JTD.
Articolo 325 quatervicies 8.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

▼C9

a) 

in che modo gli enti devono determinare le componenti P & Llunga, P & Lcorta e Aggiustamentolunga, Aggiustamentocorta nel calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;

▼M8

b) 

quali metodologie alternative gli enti devono utilizzare ai fini della stima degli importi lordi del JTD di cui al paragrafo 7;

c) 

gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito