2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi, se del caso, i dati informativi richiesti ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell’Unione, i trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, sono accompagnati almeno da:
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a)
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i nomi dell’ordinante e del beneficiario; e
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b)
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i numeri di conto di pagamento dell’ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell’operazione.
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In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all’ordinante di cui al presente paragrafo, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante:
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a)
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abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; o
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b)
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abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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