1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilisce procedure efficaci basate sul rischio per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare.
Ove il prestatore intermediario di servizi di pagamento si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi, che i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 6, mancano o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, tale prestatore intermediario di servizi di pagamento, in funzione della valutazione del rischio:
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a)
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rifiuta il trasferimento; o
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b)
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richiede i prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prima o dopo la trasmissione del trasferimento di fondi.
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