+Articolo 12 1

Articolo 12 1

1.   Il prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilisce procedure efficaci basate sul rischio per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Ove il prestatore intermediario di servizi di pagamento si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi, che i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 6, mancano o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, tale prestatore intermediario di servizi di pagamento, in funzione della valutazione del rischio:

a)

rifiuta il trasferimento; o

b)

richiede i prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prima o dopo la trasmissione del trasferimento di fondi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito