+Articolo 29 Disposizioni specifiche
---+Articolo 29 a)
---+Articolo 29 b)
---+Articolo 29 c)
---+Articolo 29 d)
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Articolo 29 Disposizioni specifiche
Gli Stati membri assicurano che le proprie sanzioni e misure amministrative comprendano quanto meno quelle di cui all’articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 nel caso delle seguenti violazioni del presente regolamento:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 29 a)
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omissione ripetuta o sistematica, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, dei dati informativi richiesti sull’ordinante e sul beneficiario a corredo del trasferimento di fondi, in violazione degli articoli 4, 5 o 6, oppure omissione ripetuta o sistematica, da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività, dei dati informativi richiesti sul cedente e sul cessionario a corredo del trasferimento di cripto-attività, in violazione dell’articolo 14 o 15;
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Articolo 29 b)
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inadempienza ripetuta, sistematica o grave da parte di un prestatore di servizi di pagamento o di un prestatore di servizi per le cripto-attività nella conservazione dei dati, in violazione dell’articolo 26;
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Articolo 29 c)
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mancata attuazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione dell’articolo 8 o 12, o, da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività, di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione dell’articolo 17;
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Articolo 29 d)
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grave inosservanza degli articoli 11 o 12 da parte di un prestatore intermediario di servizi di pagamento o grave inosservanza degli articoli 19, 20 o 21 da parte di un prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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