+Articolo 29 Disposizioni specifiche
---+Articolo 29 a)
---+Articolo 29 b)
---+Articolo 29 c)
---+Articolo 29 d)

Articolo 29 Disposizioni specifiche

Gli Stati membri assicurano che le proprie sanzioni e misure amministrative comprendano quanto meno quelle di cui all’articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 nel caso delle seguenti violazioni del presente regolamento:

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 29 a)

omissione ripetuta o sistematica, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, dei dati informativi richiesti sull’ordinante e sul beneficiario a corredo del trasferimento di fondi, in violazione degli articoli 4, 5 o 6, oppure omissione ripetuta o sistematica, da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività, dei dati informativi richiesti sul cedente e sul cessionario a corredo del trasferimento di cripto-attività, in violazione dell’articolo 14 o 15;

Articolo 29 b)

inadempienza ripetuta, sistematica o grave da parte di un prestatore di servizi di pagamento o di un prestatore di servizi per le cripto-attività nella conservazione dei dati, in violazione dell’articolo 26;

Articolo 29 c)

mancata attuazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione dell’articolo 8 o 12, o, da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività, di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione dell’articolo 17;

Articolo 29 d)

grave inosservanza degli articoli 11 o 12 da parte di un prestatore intermediario di servizi di pagamento o grave inosservanza degli articoli 19, 20 o 21 da parte di un prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito