+Articolo 124 3.

Articolo 124 3.

Per poter beneficiare del trattamento di cui al paragrafo 2, un’esposizione garantita da un bene immobile soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) 

il bene immobile che garantisce l’esposizione soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

i) 

il bene immobile è stato completato integralmente;

ii) 

il bene immobile è una foresta o un terreno agricolo;

iii) 

il prestito è a favore di una persona fisica e il bene immobile è un immobile residenziale in costruzione o un terreno su cui è progettata la costruzione di un immobile residenziale, laddove tale progetto sia stato legittimamente approvato da tutte le autorità interessate, a seconda dei casi, e se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:

1) 

il bene immobile non ha più di quattro unità abitative e sarà la residenza primaria del debitore e il prestito a tale persona fisica non finanzia indirettamente esposizioni ADC;

2) 

un’amministrazione centrale, un’amministrazione regionale o un’autorità locale oppure un organismo del settore pubblico, le esposizioni verso cui sono trattate rispettivamente ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, o dell’articolo 116, paragrafo 4, è coinvolta/o e dispone dei poteri giuridici e della capacità per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole ed è tenuta/o o si è impegnata/o in modo giuridicamente vincolante a garantirlo laddove la costruzione non verrebbe altrimenti terminata entro un siffatto lasso di tempo ragionevole; in alternativa, è predisposto un meccanismo giuridico equivalente per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sia completato entro un lasso di tempo ragionevole;

b) 

l’esposizione è garantita da un privilegio di primo grado detenuto dall’ente sul bene immobile oppure l’ente detiene il privilegio di primo grado e qualsiasi altro gravame di rango sequenzialmente inferiore su tale immobile;

c) 

il valore dell’immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;

d) 

tutte le informazioni richieste al momento dell’assunzione dell’esposizione e a fini di monitoraggio sono adeguatamente documentate, comprese quelle concernenti la capacità di rimborso del debitore e la valutazione dell’immobile.

e) 

i requisiti di cui all’articolo 208 e le regole di valutazione di cui all’articolo 229, paragrafo 1, sono rispettati.

Ai fini del primo comma, lettera c), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell’immobile quanto sulle prestazioni del debitore.

Ai fini del primo comma, lettera d), gli enti mettono in atto politiche di sottoscrizione per quanto riguarda l’assunzione delle esposizioni garantite da beni immobili che includano la valutazione della capacità di rimborso del debitore. Le politiche di sottoscrizione comprendono le metriche pertinenti per tale valutazione e i loro rispettivi livelli massimi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito