+Articolo 220 3.

Articolo 220 3.

Gli enti calcolano E * conformemente alla formula seguente:

image

dove:

i

= l’indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell’ambito dell’accordo, che sono concessi in prestito, venduti con un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure forniti dall’ente alla controparte;

j

= l’indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell’ambito dell’accordo, che sono assunti in prestito, acquistati con un patto di rivendita oppure detenuti dall’ente;

k

= l’indice che rappresenta tutte le valute separate in cui sono denominati titoli, merci o posizioni per cassa nell’ambito dell’accordo;

Ei

= il valore dell’esposizione di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa i, oggetto di concessione in prestito, vendita tramite un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure fornitura alla controparte in base all’accordo che si applicherebbe in assenza di protezione del credito, laddove gli enti calcolino gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 2 o 3, a seconda dei casi;

Cj

= il valore di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa j oggetto di assunzione in prestito, acquisto con un patto di rivendita o detenzione da parte dell’ente nell’ambito dell’accordo;

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= la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell’accordo quale calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera b);

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= la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k;

Enetta

= l’esposizione netta dell’accordo, calcolata come segue:

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dove:

l

= l’indice che rappresenta tutti i gruppi distinti degli stessi titoli e tutti i tipi distinti delle stesse merci nell’ambito dell’accordo;

image

= la posizione netta (positiva o negativa) in un determinato gruppo di titoli l, o un determinato tipo di merci l, nell’ambito dell’accordo, calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera a);

image

= la rettifica per volatilità adeguata per un determinato gruppo di titoli l, o un determinato tipo di merci l, stabilita conformemente al paragrafo 2, lettera c); il segno di image è determinato nel modo seguente:

a) 

ha segno positivo quando il gruppo di titoli l è concesso in prestito, venduto tramite contratto di vendita con patto di riacquisto oppure scambiato in modo simile a operazioni di concessione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto;

b) 

ha segno negativo se il gruppo di titoli l è assunto in prestito, acquistato con patto di rivendita oppure scambiato in modo simile a operazioni di assunzione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;

N

= il numero totale di gruppi distinti degli stessi titoli e di tipi distinti delle stesse merci nell’ambito dell’accordo; ai fini di tale calcolo non si contano i gruppi e i tipi image per i quali image è inferiore a image;

Elorda

= l’esposizione lorda dell’accordo, calcolata come segue:

image.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito