+Articolo 233 Valutazione
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Articolo 233 Valutazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 233 1.
Ai fini del calcolo degli effetti della protezione del credito di tipo personale conformemente alla presente sottosezione, il valore della protezione del credito di tipo personale (G) è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di default o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati.
Articolo 233 2.

Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti, si applica quanto segue:

a) 

qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, gli enti riducono del 40 % il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del paragrafo 1;

b) 

qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60 % del valore dell'esposizione.

Articolo 233 3.

Quando la protezione del credito di tipo personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, gli enti riducono il valore di protezione del credito mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità secondo la formula seguente:

image

dove:

G*

=

l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio,

G

=

l'importo nominale della protezione del credito,

Hfx

=

la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante determinata conformemente al paragrafo 4.

In assenza di disallineamento di valuta Hfx è pari a zero.

Articolo 233 4.
Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di 10 giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e calcolano tali rettifiche sulla base del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all’articolo 224. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all’articolo 226.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito