Per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale alle quali un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 e laddove le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo standardizzato, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo la formula seguente:
max{0, E – GA} · r + GA · g
dove:
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E
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= il valore dell’esposizione determinato conformemente al capo 3, sezione 5; a tal fine, gli enti calcolano il valore dell’esposizione per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB utilizzando un CCF del 100 % anziché le SA-CCF o le IRB-CCF di cui all’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter;
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GA
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= l’importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo;
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r
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= il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 3;
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g
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= il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.
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