+Articolo 276 Riconoscimento e trattamento delle garanzie reali
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---+Articolo 276 3.
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Articolo 276 Riconoscimento e trattamento delle garanzie reali
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 276 1.
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Ai fini della presente sezione, gli enti calcolano gli importi delle garanzie reali di VM, VMMA, NICA e NICAMA, applicando tutti i seguenti requisiti:
a)
se tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione appartengono al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma degli articoli 197 e 299
b)
se un insieme di attività soggette a compensazione contiene almeno un'operazione esterna al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma dell'articolo 197;
c)
la garanzia reale ricevuta dalla controparte è riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è riconosciuta con segno negativo;
▼M17
d)
il valore corretto per la volatilità di qualsiasi tipo di garanzia reale ricevuta o fornita è calcolato conformemente all’articolo 223;
▼M8
e)
lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM che nel NICA;
f)
lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VMMA che nel NICAMA;
g)
qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di NICA e NICAMA.
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Articolo 276 2.
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Per il calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo gli enti sostituiscono la formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula:
CVA = C · (1 + HC + Hfx )
dove:
CVA = il valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita; e
C = la garanzia reale;
Hc e Hfx sono definiti conformemente all'articolo 223, paragrafo 2.
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Articolo 276 3.
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Ai fini del paragrafo 1, lettera d), gli enti fissano il periodo di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti temporali:
a)
un anno per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1;
b)
il periodo con rischio di margine stabilito in conformità dell'articolo 279 quater, paragrafo 1, lettera b), per gli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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