+2. Posizione patrimoniale
---+19. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE, un ente …
---+20. Nel valutare le attività e le passività dell’ente nel prossimo futuro e nel valutare se l’ente …
---+21. Ulteriori elementi che dovrebbero essere presi in considerazione al momento dell’accertamento …
---+22. Con riferimento al paragrafo 19, lettera b), si ritiene che il caso estremo di posizione …
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2. Posizione patrimoniale
2. Posizione patrimoniale
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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19. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE, un ente …
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Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE, un ente dovrebbe essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto se vi sono elementi oggettivi a sostegno dell’accertamento che nel prossimo futuro: - a. violerà i requisiti in materia di fondi propri, inclusi i requisiti imposti ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, per il mantenimento dell’autorizzazione, in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente perché, ma non solo, ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell’intero patrimonio o di un importo significativo dell’intero patrimonio; o
- b. deterrà attività che sono inferiori alle sue passività.
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20. Nel valutare le attività e le passività dell’ente nel prossimo futuro e nel valutare se l’ente …
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Nel valutare le attività e le passività dell’ente nel prossimo futuro e nel valutare se l’ente si conformerà nel prossimo futuro ai requisiti in materia di fondi propri, l’accertamento dovrebbe basarsi su elementi oggettivi, fra cui: - a. il livello e la composizione dei fondi propri detenuti da un ente e il l soddisfacimento o meno dei requisiti minimi e aggiuntivi in materia di fondi propri imposti all’ente, a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
- b. i risultati di una verifica della qualità delle attività (Asset Quality Review), incluse le verifiche condotte a livello di meccanismo di vigilanza unico (“SSM”)/Unione europea/stato membro, dai quali emerga una significativa riduzione del valore delle attività con conseguente violazione dei requisiti in materia di fondi propri, se del caso;
- c. i risultati di valutazioni condotte al fine di accertare se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte in conformità dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, se del caso; o
- d. i risultati di altre valutazioni condotte specificatamente sul valore delle attività e passività di un ente, siano esse svolte da un valutatore indipendente o da un’autorità di risoluzione
- o da qualsiasi altra persona, nella misura in cui la metodologia di valutazione applicata è coerente con l’articolo 36 della direttiva 2014/59/UE, che supportino l’accertamento che le attività dell’ente sono inferiori alle sue passività o che tale situazione rischia di verificarsi nel prossimo futuro. Gli elementi dei risultati della valutazione possono essere utilizzati per accertare se l’ente viola o violerà nel prossimo futuro i requisiti in materia di fondi propri di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione, se del caso.
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21. Ulteriori elementi che dovrebbero essere presi in considerazione al momento dell’accertamento …
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Ulteriori elementi che dovrebbero essere presi in considerazione al momento dell’accertamento di cui al paragrafo 19, se pertinenti alle caratteristiche dell’ente, includono: - a. Minacce alla posizione patrimoniale e alla sostenibilità economica dell’ente derivanti da un significativo aumento non temporaneo del costo del funding dell’ente ad un livello tale da non essere sostenibile per l’ente stesso;
- b. il probabile concretizzarsi nel prossimo futuro di significativi elementi fuori bilancio (ossia passività potenziali), che comportano una perdita sostanziale cherischia di compromettere la posizione patrimoniale e la sostenibilità economica dell’ente;
- c. significativi sviluppi negativi del contesto macroeconomico che potrebbero compromettere la posizione patrimoniale e la sostenibilità economica dell’ente, compresi sviluppi rilevanti nei tassi di interesse, nel valore degli immobili o nella crescita economica. Tali sviluppi dovrebbero avere effetti significativamente negativi sul modello di business, le prospettive di redditività, la posizione patrimoniale e la sostenibilità economica dell’ente;
- d. un significativo deterioramento della percezione di un ente da parte del mercato, che è segnalato da indicatori che rilevano che la solvibilità dell’ente è gravemente compromessa e che la sua posizione patrimoniale e sostenibilità economica sono minacciate, come si evince, fra l’altro, da una repentina flessione del rapporto tra il prezzo di mercato e il valore contabile delle azioni (collapsing price-to-book level) o da una repentina crescita del livello di leva economica (ossia la leva economica misurata come il rapporto tra le attività complessive e il valore di mercato del patrimonio netto). Lo sviluppo di entrambi questi rapporti potrebbe essere messo a confronto con il gruppo dei pari dell’ente, tenendo in debita considerazione le distorsioni che possono derivare da differenze nei principi contabili; o
- e. un significativo deterioramento non temporaneo dell’evoluzione assoluta e relativa di indicatori di mercato fra i quali, se disponibili, indicatori basati sul patrimonio netto (per esempio il prezzo delle azioni e il rapporto tra il valore contabile e quello di mercato del patrimonio netto, (share prices and book-to-market equity ratio)) o indicatori basati sul debito (per esempio i credit default swap o i differenziali sul debito subordinato (credit default swaps or subordinated debt spreads)) che rilevano che un ente rischia di incorrere in perdite che potrebbero compromettere la sua posizione patrimoniale e sostenibilità economica.
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22. Con riferimento al paragrafo 19, lettera b), si ritiene che il caso estremo di posizione …
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Con riferimento al paragrafo 19, lettera b), si ritiene che il caso estremo di posizione patrimoniale inadeguata si concretizzi quando l’ente possiede attività non sufficienti a coprire le sue passività. La probabilità che una tale situazione si verifichi può essere valutata sulla base delle situazioni e degli eventi elencati ai paragrafi 20 e 21.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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