+4.1 Principles for specifying the range of application of the rating systems
---+12. Un sistema di rating, ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. …
---+13. L’ente dovrebbe trattare allo stesso modo le esposizioni creditizie coperte dallo stesso …
---+14. Ai fini della quantificazione dei vari parametri di rischio all’interno di un sistema di …

4.1 Principles for specifying the range of application of the rating systems

4.1 Principles for specifying the range of application of the rating systems

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
12. Un sistema di rating, ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. …

Un sistema di rating, ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe coprire tutte quelle esposizioni ove i debitori o le operazioni presentino fattori di rischio e affidabilità creditizia comuni e disponibilità di informazioni relative al credito fondamentalmente comparabili. Il modello PD e LGD all’interno di un sistema di rating può comprendere diversi segmenti di calibrazione. Laddove tutti i debitori o le esposizioni creditizie ricomprese nell’ambito di applicazione del modello PD o LGD siano calibrati congiuntamente, l’intero ambito di applicazione del modello è considerato come un segmento di calibrazione.

13. L’ente dovrebbe trattare allo stesso modo le esposizioni creditizie coperte dallo stesso …

L’ente dovrebbe trattare allo stesso modo le esposizioni creditizie coperte dallo stesso sistema di rating in termini di gestione dei rischi, processo decisionale e di concessione dei crediti e queste dovrebbero essere assegnate a una scala comune di rating dei debitori ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e a una scala comune di rating per le operazioni ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento.

14. Ai fini della quantificazione dei vari parametri di rischio all’interno di un sistema di …

Ai fini della quantificazione dei vari parametri di rischio all’interno di un sistema di rating, gli enti dovrebbero applicare la stessa definizione di default per le stesse osservazioni storiche utilizzate in modelli diversi. Inoltre, gli enti dovrebbero applicare lo stesso trattamento in caso di default multipli dello stesso debitore o della stessa esposizione, mediante fonti di dati interne, esterne e aggregate.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/