+156. Gli enti dovrebbero definire per ciascun tipo di esposizioni il periodo di durata massimo del …
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156. Gli enti dovrebbero definire per ciascun tipo di esposizioni il periodo di durata massimo del …
Gli enti dovrebbero definire per ciascun tipo di esposizioni il periodo di durata massimo del processo di recupero dal momento del default che rifletta il periodo di tempo atteso osservato nei processi di recupero completati durante i quali l’ente realizza la quasi totalità dei recuperi, senza prendere in considerazione le osservazioni con processi di recupero eccezionalmente più lunghi. Per i processi di recupero incompleti, il periodo di durata massimo dovrebbe essere determinato in modo tale da garantire dati sufficienti per la stima dei recuperi in tale periodo. Il periodo di durata massimo dei processi di recupero può essere diverso per i diversi tipi di esposizioni. La definizione del periodo di durata massimo del processo di recupero dovrebbe essere chiaramente documentata e supportata dalle prove dei modelli di recupero osservati e dovrebbe essere coerente con la natura delle operazioni e con il tipo di esposizioni. La definizione del periodo di durata massimo del processo di recupero ai fini della LGD media di lungo periodo non dovrebbe impedire agli enti di intraprendere azioni di recupero, ove necessario, anche per quanto riguarda le esposizioni che rimangono in default per un periodo di tempo superiore al periodo di durata massimo del processo di recupero identificato per questo tipo di esposizioni.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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