+6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
---+153. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, in …
---+154. Gli enti dovrebbero calcolare la LGD media osservata per ciascuna classe di rating o pool di …
---+155. Nelle loro politiche interne, gli enti dovrebbero specificare chiaramente il momento di …
---+156. Gli enti dovrebbero definire per ciascun tipo di esposizioni il periodo di durata massimo del …
---+157. Ai fini del calcolo della LGD media osservata, gli enti dovrebbero rilevare, senza indebito …
---+158. Gli enti dovrebbero ottenere la LGD media di lungo periodo aggiustando la LGD media osservata …
---+159. La stima di cui al paragrafo 158, lettera (b), dovrebbe rispettare i seguenti principi: (a) ai …
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6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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153. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, in …
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Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, in relazione all’uso di tutti i default osservati durante il periodo storico di osservazione tra le fonti di dati alla base della stima della LGD, gli enti dovrebbero assicurare che le informazioni rilevanti derivanti da processi di recupero incompleti siano prese in considerazione prudentemente. La stima della LGD dovrebbe essere basata sulla LGD media di lungo periodo.
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154. Gli enti dovrebbero calcolare la LGD media osservata per ciascuna classe di rating o pool di …
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Gli enti dovrebbero calcolare la LGD media osservata per ciascuna classe di rating o pool di operazioni e a livello del portafoglio coperto dal modello LGD, tenendo conto delle LGD realizzate su tutti i default osservati nel periodo storico di osservazione relativo ai processi di recupero completati, in conformità dei paragrafi da 155 a 157, senza includere eventuali recuperi futuri attesi. La LGD media osservata dovrebbe essere ponderata in base al numero di default inclusi nel calcolo.
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155. Nelle loro politiche interne, gli enti dovrebbero specificare chiaramente il momento di …
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Nelle loro politiche interne, gli enti dovrebbero specificare chiaramente il momento di completamento dei processi di recupero. Tutti i processi di recupero che sono stati completati devono essere trattati come tali ai fini del calcolo della LGD media osservata.
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156. Gli enti dovrebbero definire per ciascun tipo di esposizioni il periodo di durata massimo del …
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Gli enti dovrebbero definire per ciascun tipo di esposizioni il periodo di durata massimo del processo di recupero dal momento del default che rifletta il periodo di tempo atteso osservato nei processi di recupero completati durante i quali l’ente realizza la quasi totalità dei recuperi, senza prendere in considerazione le osservazioni con processi di recupero eccezionalmente più lunghi. Per i processi di recupero incompleti, il periodo di durata massimo dovrebbe essere determinato in modo tale da garantire dati sufficienti per la stima dei recuperi in tale periodo. Il periodo di durata massimo dei processi di recupero può essere diverso per i diversi tipi di esposizioni. La definizione del periodo di durata massimo del processo di recupero dovrebbe essere chiaramente documentata e supportata dalle prove dei modelli di recupero osservati e dovrebbe essere coerente con la natura delle operazioni e con il tipo di esposizioni. La definizione del periodo di durata massimo del processo di recupero ai fini della LGD media di lungo periodo non dovrebbe impedire agli enti di intraprendere azioni di recupero, ove necessario, anche per quanto riguarda le esposizioni che rimangono in default per un periodo di tempo superiore al periodo di durata massimo del processo di recupero identificato per questo tipo di esposizioni.
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157. Ai fini del calcolo della LGD media osservata, gli enti dovrebbero rilevare, senza indebito …
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Ai fini del calcolo della LGD media osservata, gli enti dovrebbero rilevare, senza indebito ritardo, come processi di recupero completati tutte le esposizioni in default che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: - (a) esposizioni per le quali l’ente non prevede di intraprendere ulteriori azioni di recupero;
- (b) esposizioni che rimangono in stato di default per un periodo di tempo superiore al periodo di durata massimo del processo di recupero indicato per tale tipo di esposizioni;
- (c) esposizioni interamente rimborsate o cancellate;
- (d) esposizioni riclassificate in bonis.
Per quanto riguarda le esposizioni in default rientranti nelle categorie di cui ai punti a) e b), tutti i recuperi e i costi realizzati prima o al momento della stima dovrebbero essere considerati ai fini del calcolo della LGD media osservata, compresi eventuali recuperi realizzati dopo il periodo di durata massimo dei processi di recupero.
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158. Gli enti dovrebbero ottenere la LGD media di lungo periodo aggiustando la LGD media osservata …
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Gli enti dovrebbero ottenere la LGD media di lungo periodo aggiustando la LGD media osservata tenendo conto delle informazioni relative a processi che non sono stati completati ("processi di recupero incompleti") e in cui il periodo tra il momento del default e il momento della stima è più breve del periodo di durata massimo del processo di recupero specificato per questo tipo di esposizioni. Per questi processi, gli enti dovrebbero rispettare entrambi i seguenti aspetti: - (a) tenere conto di tutti i costi e recuperi osservati;
- (b) stimare i costi e i recuperi futuri, sia quelli derivanti dalla realizzazione delle garanzie reali esistenti, sia quelli da realizzare senza l’uso di garanzie reali entro il periodo di durata massimo dei processi di recupero.
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159. La stima di cui al paragrafo 158, lettera (b), dovrebbe rispettare i seguenti principi: (a) ai …
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La stima di cui al paragrafo 158, lettera (b), dovrebbe rispettare i seguenti principi: - (a) ai fini della stima di costi e recuperi futuri, gli enti dovrebbero analizzare i costi e i recuperi realizzati su tali esposizioni fino al momento della stima, rispetto ai costi e ai recuperi medi realizzati in un periodo di tempo analogo per esposizioni simili; a tal fine, gli enti dovrebbero analizzare le modalità di recupero osservate su entrambi i processi di recupero, completati e incompleti, tenendo conto dei soli costi e dei recuperi realizzati fino al momento della stima;
- (b) le ipotesi sottostanti i costi e recuperi futuri attesi, nonché l’aggiustamento alla LGD media osservata, dovrebbero essere:
- i. dimostrate come accurate mediante test retrospettivi;
- ii. basate su fondamenti economici ragionevoli;
- iii. proporzionate, tenendo conto del fatto che le stime della LGD dovrebbero essere basate sulla LGD media di lungo periodo che riflette le LGD medie ponderate in base al numero di default, usando tutti i default osservati durante un periodo storico di osservazione.
- (c) nella stima dei futuri recuperi, gli enti dovrebbero tener conto della potenziale distorsione derivante da processi di recupero incompleti, caratterizzati da processi di recupero medi più lunghi o recuperi medi inferiori rispetto ai processi di recupero completati;
- (d) nella stima dei futuri recuperi derivanti dalla realizzazione delle garanzie reali in essere, gli enti dovrebbero tenere conto della certezza giuridica dei diritti sulle garanzie reali e delle ipotesi realistiche circa la possibilità di eseguirli;
- (e) l’aggiustamento della LGD media osservata può essere stimato a livello di singole esposizioni, a livello di classe di rating o pool o a livello del portafoglio coperto dal modello LGD;
- (f) qualsiasi incertezza relativa alla stima dei futuri recuperi su processi di recupero incompleti dovrebbe riflettersi in un MoC adeguato, applicato in conformità della sezione 4.4.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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