+71. Gli enti creditizi dovrebbero considerare le seguenti fasi nel ciclo di vita delle NPL …

71. Gli enti creditizi dovrebbero considerare le seguenti fasi nel ciclo di vita delle NPL …

Gli enti creditizi dovrebbero considerare le seguenti fasi nel ciclo di vita delle NPL, prendendo in considerazione anche le specificità dei prodotti e la natura degli arretrati.

  • a) Posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento (fino a 90 giorni di scaduto)17 : durante questa fase l’attenzione dovrebbe essere posta sugli accordi iniziali con il debitore a rientrare da lievi ritardi e sulla raccolta delle informazioni per una valutazione dettagliata delle condizioni del debitore (ad esempio posizione finanziaria, stato della documentazione del prestito, stato delle garanzie, livello di cooperazione ecc.). La tipologia di esposizione e di garanzia dovrebbe determinare in ultima istanza la strategia di recupero più idonea, che potrebbe comportare l’adozione di misure di concessione a breve termine laddove necessario (anche durante questo periodo iniziale, eventualmente) allo scopo di stabilizzare la posizione finanziaria del debitore prima di definire una strategia idonea per il recupero. Inoltre l’ente creditizio dovrebbe ricercare, ove opportuno, soluzioni volte a migliorare la propria posizione, pur tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori (ad esempio sottoscrivendo nuovi documenti relativi ai prestiti, perfezionando le garanzie in essere, minimizzando le uscite di cassa, assumendo garanzie aggiuntive se disponibili). Un’apposita politica di gestione degli arretrati dovrebbe contenere indicazioni sulle procedure generali di recupero delle NPE e sulle relative competenze, inclusi i criteri di riclassificazione.
  • b) Posizioni scadute con maggiore anzianità/oggetto di concessioni: in questa fase gli enti creditizi dovrebbero attuare e formalizzare accordi di concessione con il debitore. Tali accordi andrebbero posti in atto soltanto laddove l’ente creditizio consideri soddisfacente le disponibilità finanziarie del debitore per far fronte al rimborso. Nel valutare se un’opzione di ristrutturazione sia economicamente sostenibile, gli enti creditizi dovrebbero tenere conto dell’articolo 28 della direttiva 2014/17/UE18 e delle altre disposizioni di legge volte a tutelare i consumatori nella misura applicabile. Un accordo di concessione dovrebbe essere soggetto a un monitoraggio per almeno un anno in linea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, dato l’accresciuto livello di rischio, prima di poter essere riclassificato tra i crediti in bonis, nel caso in cui non siano stati registrati altri criteri di classificazione come NPE.
  • c) Liquidazioni/recupero crediti/procedimenti giudiziari/escussioni di garanzie: se non sono state individuate soluzioni di concessione economicamente sostenibili a causa della situazione finanziaria o del livello di cooperazione dei debitori, gli enti creditizi dovrebbero svolgere un’analisi costi-benefici delle diverse opzioni di liquidazione, incluse procedure giudiziarie ed extragiudiziarie, tenendo anche in considerazione gli interessi del debitore. Sulla base di questa analisi, gli enti creditizi dovrebbero rapidamente procedere con la soluzione di liquidazione prescelta, sostenuti da competenze specifiche in materia legale e di liquidazione di società. Gli enti creditizi che si affidano in ampia misura a periti esterni dovrebbero assicurare che vi siano meccanismi di controllo interno sufficienti a garantire l’efficacia e l’efficienza del processo di liquidazione. Le NPE classificate come tali per un lungo periodo dovrebbero ricevere particolare attenzione a questo proposito. Un’apposita politica di recupero del credito dovrebbe contenere indicazioni sulle procedure di liquidazione.

17 Le inadempienze probabili si potrebbero inquadrare nell’ambito delle unità dedicate alle posizioni che presentano lievi ritardi di pagamento oppure delle unità preposte alle NPE, a seconda della complessità.

18 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/