+9.2 Indennizzo o riscatto del precedente contratto di lavoro
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9.2 Indennizzo o riscatto del precedente contratto di lavoro
160.L’indennizzo per il riscatto di un contratto di lavoro precedente dovrebbe essere riconosciuto solo quando sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 156 dei presenti orientamenti. 161.La remunerazione va considerata come corrisposta a titolo di indennizzo o per il riscatto di un precedente contratto di lavoro ove la remunerazione variabile differita del membro del personale sia stata ridotta o revocata dal precedente datore di lavoro a causa della risoluzione del contratto di lavoro. Per i pacchetti di remunerazione relativi all’indennizzo o all’acquisizione di contratti in occupazioni precedenti, si applicano tutti i requisiti per la remunerazione variabile e le disposizioni contenute nelle presenti orientamenti, inclusi il differimento, il mantenimento, l’erogazione in strumenti e i dispositivi di restituzione («clawback»).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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